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Le Domande Frequenti

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  • Ho smarrito le credenziali di accesso all’area riservata come posso ottenere nuove credenziali di accesso?
  • Non ho scaricato i documenti dall’area riservata e accedendo non sono più disponibili come posso avere i documenti?
  • Come mai avendo cambiato comune di residenza nella busta paga mi vengono detratte addizionali sul precedente comune?
  • Devo modificare le mie detrazioni per familiari a carico come posso procedere?
  • Vorrei fare richiesta di assegni familiari come devo procedere per la richiesta?
  • Vorrei fare richiesta di assegni familiari ma non sono legalmente sposato mio foglio è ovviamente riconosciuto da entrambi i genitori come devo comportarmi in tal caso?
  • Come mai avendo un residuo ferie dell’anno precedente vengono scalate ferie sull’anno in corso?
  • Come posso verificare se il mio TFR viene accantonato in Azienda o presso un fondo di previdenza complementare come da mia scelta?
  • Devo fare richiesta di maternità o paternità dove posso trovare il modulo?
  • Quando posso richiedere l’anticipazione del T.F.R.?
  • Avrei bisogno di informazioni riguardo ai congedi parentali per padri quando la moglie/compagna è disoccupata.Si ha diritto all’allattamento? Di quale altro genere di permesso possono godere e da quando?
  • Vorrei informazioni sui contratti delle categorie protette. In particolare vorrei informazioni in merito: -doveri e gli obblighi di queste persone rispetto ad altre persone -la quota di ore lavorative è diverso rispetto a quello delle persone non disabili? -Hanno lo stesso numero di giorni di ferie?
Ho smarrito le credenziali di accesso all’area riservata come posso ottenere nuove credenziali di accesso?

In caso di perdita delle credenziali deve fare una richiesta di nuove credenziali all’ufficio del personale della sua azienda.

Non ho scaricato i documenti dall’area riservata e accedendo non sono più disponibili come posso avere i documenti?

I documenti restano disponibili per un periodo garantito di tre mesi nel caso non siano più disponibili deve chiedere i documenti all’ufficio del personale della sua azienda.

Come mai avendo cambiato comune di residenza nella busta paga mi vengono detratte addizionali sul precedente comune?

Le addizionali regionali e comunali Irpef sono imposte sul reddito da versare alle Regioni e ai Comuni. Sono tenuti al versamento tutti i contribuenti, sia che siano residenti che non lo siano, che nell’anno di riferimento debbano pagare l’Irpef. Se l’Irpef non è dovuta sia per effetto delle detrazioni spettanti che per crediti d’imposta, allora non devono essere versate neanche le addizionali regionali e comunali.
Su quale base imponibile si calcolano le addizionali regionali e comunali? La base imponibile per il calcolo è
costituita dal reddito dichiarato ai fini Irpef al netto delle deduzioni e della rendita per l’abitazione principale
con le sue relative pertinenze.
Per effettuare il calcolo bisogna applicare l’aliquota fissata dalla propria regione e del proprio Comune di residenza al reddito imponibile.
Per i percettori di busta paga, quindi per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, le addizionali regionali e comunali sono determinante dal sostituto di imposta o dall’ente che eroga la pensione, nel momento che vengono effettuati i conguagli relativi a questi redditi.
Per i contribuenti che invece hanno redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, il pagamento delle addizionali regionali e comunali avviene in sede di dichiarazione dei redditi.
Solitamente i dipendenti trovano le addizionali regionali e comunali rateizzate in busta paga in 9, 10 o 11 rate a partire dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il conguaglio Irpef. Le aliquote applicate al reddito sono definite dai diversi comuni e dalle diverse regioni.
Per le addizionali regionali il limite di applicazione è del 1,40% mentre le addizionali comunali, che vengono fissate da ogni comune entro il 15 dicembre, hanno un’aliquota dello 0,8% cui i diversi comuni possono decidere di sommare un’ulteriore percentuale massima dello 0,30%.
Legge di Stabilità 2015: semplificazioni per le addizionali regionali e comunali L’addizionale regionale si calcolerà con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio di ogni anno e l’addizionale comunale in acconto si calcolerà con la stessa aliquota dell’anno precedente.
La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2014) è intervenuta andando a modificare l’articolo 50 del D.lgs n. 446/97 e sull’articolo 1 del D.lgs n. 360/98 per semplificare e uniformare le disposizioni in materia di addizionale regionale e comunale all’Irpef.
Ecco quindi le semplificazione apportate dalla Legge di Stabilità 2015.
Addizionale regionale
L’articolo 8 comma 1 della Legge di Stabilità ha previsto che l’addizionale regionale all’Irpef debba essere versata alla regione nella quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale al primo gennaio di ogni anno, e non più al 31 dicembre dell’anno cui l’addizionale stessa si riferisce. In questo modo si è reso uniforme la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale per l’addizionale regionale con quella comunale, già oggi fissata al primo gennaio.
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A seguito di questa modifica ne consegue che, relativamente al periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale all’Irpef sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al primo gennaio 2014. Pertanto nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi all’anno di imposta 2014 (modello 730/2015 e Unico PF 2015) non sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014.
Addizionale comunale
L’articolo 8 comma 2 della Legge di Stabilità ha previsto una semplificazione per il calcolo dell’acconto dell’addizionale comunale. Infatti, è stata soppressa la previsione che consentiva di variare l’aliquota per l’acconto sulla base delle aliquote pubblicate l’anno precedente rispetto all’anno di riferimento. Per effetto di questa modifica l’acconto dell’addizionale comunale sarà calcolato con la stessa aliquota decisa dal comune per l’anno precedente.
A seguito di questa modifica la determinazione dell’acconto 2015 dovrà essere effettuata utilizzando la stessa aliquota prevista per il calcolo del saldo 2014. Eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef per il 2015 troveranno applicazione nel calcolo del saldo della medesima addizionale, che sarà determinato nelle certificazioni e nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno di imposta 2015.
Comunicazione delle delibera al Dipartimento delle Finanze
L’ultima modifica apportata dall’articolo 8 della Legge di Stabilità è forse la semplificazione che più interessa i centri di assistenza fiscale e i Commercialisti, in quanto, per rendere più agevole la predisposizione della dichiarazione dei redditi e l’attività dei sostituti d’imposta, sia le regioni, le province autonome e i comuni avranno l’obbligo di comunicare i dati relativi alle addizionali regionali e comunali, per essere poi pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze. In questo modo sarà data immediata evidenza ai dati rilevanti per l’applicazione delle addizionali, prima desumibili esclusivamente dall’esame delle delibere regionali o comunali.

Devo modificare le mie detrazioni per familiari a carico come posso procedere?

Nella pagina modulistica di questo sito è disponibile il Modello per richiesta detrazioni fiscali, provveda a trasmettere questo documento alla sua azienda.

Vorrei fare richiesta di assegni familiari come devo procedere per la richiesta?

Nella pagina modulistica di questo sito è disponibile il Modello per richiesta assegni familiari, provveda a trasmettere questo documento alla sua azienda.

Vorrei fare richiesta di assegni familiari ma non sono legalmente sposato mio foglio è ovviamente riconosciuto da entrambi i genitori come devo comportarmi in tal caso?

In questa casistica il dipendente deve richiedere l’autorizzazione all’INPS per avere gli assegni familiari. Una volta ottenuta l’autorizzazione deve presentare la domanda all’azienda. La richiesta di autorizzazione può essere fatta solo Telematicamente, provvedendo o personalmente attraverso il sito dell’INPS ( richiedendo preventivamente le password ) oppure rivolgendosi ai patronati.

Come mai avendo un residuo ferie dell’anno precedente vengono scalate ferie sull’anno in corso?

Vengono scalate ferie sul goduto dell’anno in corso fino alla metà del limite obbligatorio paria a 2 settimane successivamente vengono scalate con la seguente priorità:

  1. Anno in corso entro la metà del limite obbligatorio (2 settimane).
  2. Anni precedenti da assoggettare a contribuzione.
  3. Anno in corso entro il limite obbligatorio (restanti 2 settimane).
  4. Anno in corso oltre il limite obbligatorio (parte eccedente le 2 settimane).
  5. Anni precedenti da assoggettare.
  6. Anni precedenti ne’ da assoggettare ne’ assoggettati.
Come posso verificare se il mio TFR viene accantonato in Azienda o presso un fondo di previdenza complementare come da mia scelta?

Nella busta paga viene esposto il TFR come segue:

  • F.do al 31/12 (rappresenta il TFR accantonato al 31/12 dell’anno precedente).
  • Rivalutaz. (rappresenta la rivalutazione al mesi di elaborazione del fondo TFR anno precedente).
  • Imp.rival (rappresenta l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo pari all’11%).
  • Quota anno (rappresenta il TFR maturato nell’anno alla data di elaborazione al netto della rivalutazione e relativa imposta sostitutiva).
  • TFR a fondi (è la quota trasferita a fondi di previdenza complementare).
  • Anticipo (è l’importo anticipato nell’anno di elaborazione).

Per gli iscritti a forme di previdenza complementare nel corpo della busta paga viene esposta la descrizione “Quota T.F.R. a Fondi” e il relativo importo trasferito mensilmente.

Devo fare richiesta di maternità o paternità dove posso trovare il modulo?

Le domande di maternità e paternità devono essere presentate obbligatoriamente online avvalendosi dei servizi telematici INPS , i lavoratori dipendenti possono effettuare le domande anche tramite i patronati.

Quando posso richiedere l’anticipazione del T.F.R.?

Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro può chiedere ( art. 2120 c.c., co.6 ) in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal TFR. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità:

  1. Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  2. Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  3. Fruizione del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del minore;
  4. Fruizione dei congedi per la formazione;
  5. Fruizione dei congedi per la formazione continua.
Avrei bisogno di informazioni riguardo ai congedi parentali per padri quando la moglie/compagna è disoccupata.Si ha diritto all’allattamento? Di quale altro genere di permesso possono godere e da quando?

Ciascun genitore è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita per ogni bambino ( entro i primi 3 anni di età del bambino con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile, dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione). I relativi congedi parentali non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi. Il congedo parentale spetta al genitore anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Il diritto ai riposi per allattamento spetta al padre nei seguenti casi:

  • qualora il figlio sia afdato a lui soltanto;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga per scelta o perché appartenente a categoria non avente diritto. È escluso il caso di madre che non se ne avvalga perché è in astensione obbligatoria o facoltativa oppure perché è assente per una causa che determini una sospensione del rapporto di lavoro (aspettative o permessi non retribuiti);
  • qualora la madre non sia lavoratrice dipendente;
  • in caso di morte o di grave infermità della madre.

Sono previsti, infine, in via sperimentale e a partire dall’anno 2013:

  • Un giorno di astensione obbligatoria entro i 5 mesi dalla nascita del figlio;
  • Diritto di astenersi per un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione.
Vorrei informazioni sui contratti delle categorie protette. In particolare vorrei informazioni in merito: -doveri e gli obblighi di queste persone rispetto ad altre persone -la quota di ore lavorative è diverso rispetto a quello delle persone non disabili? -Hanno lo stesso numero di giorni di ferie?

Ai lavoratori assunti obbligatoriamente si applica, come per gli altri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, salvo eccezioni indicate dalla legge. E’ possibile assumere le categorie protette con ogni tipo di contratto di lavoro subordinato ed applicare anche un orario part-time ( in questo caso però l’orario di lavoro deve essere almeno di 21 ore settimanali, affinché il disabile sia computato nelle quote di riserva ). Il disabile deve svolgere prestazioni compatibili con le sue minorazioni. Nelle ipotesi di aggravamento delle condizioni di salute nel corso del rapporto di lavoro e di variazione da parte del datore di lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata dalle commissioni mediche preposte la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Anche il datore di lavoro può richiedere l’intervento delle stesse per verificare se il disabile, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato nell’azienda. Nel caso di accertata incompatibilità sopravvenuta, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro per tutto il periodo in cui persiste l’incompatibilità. Il rapporto di lavoro può essere invece risolto qualora la commissioni accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.



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